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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 31/08/2023

INPS: Supporto per la Formazione e il Lavoro, dal 1° settembre le domande
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Il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) finalizzato a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro arriva alla sua operatività.

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di Inclusione o che decidono di partecipare ai percorsi, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica.

Il richiedente il SFL, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- cittadino titolare dello status di protezione internazionale o apolide in possesso di analogo permesso.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Devono inoltre essere congiuntamente verificati i seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

- ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;

- reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE;

- patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;

- patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a: 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

Questi massimali sono incrementati di:

- 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;

- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.

Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di assegno di inclusione, di reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

Il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione. Sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.

La domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione.

Nella richiesta l’interessato è tenuto a:

- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID);

- dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;

- autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, attraverso il portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dovrà sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD), che diverrà operativo all’esito positive dell’istruttoria della domanda.

All’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l’INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

In fase di sottoscrizione del PAD il richiedente la misura dovrà anche compilare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID), nel caso in cui non sia già presente, e potrà individuare e selezionare il centro per l’impiego di prossimità (domicilio) presso cui essere convocato.

L’importo del SFL, pari a 350 euro, è erogabile per un periodo massimo di dodici mensilità quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, a seguito dell’inserimento nel SIISL dell’effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate da parte dei competenti servizi.

In corso di fruizione della misura del SFL, il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni.

 


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